L’art. 62 co. 1 del DL 18/2020 ha previsto una sospensione quasi generalizzata degli adempimenti tributari i cui termini scadono tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, in favore dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. Gli adempimenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30.6.2020.
Non sembrano rientrare nella fattispecie descritta, quegli adempimenti ai fini IVA che hanno natura “prodromica” rispetto all’esercizio di un diritto da parte del soggetto passivo.
Sarebbe il caso, ad esempio:
– della dichiarazione di inizio attività (art. 35 co. 1 del DPR 633/72), da espletare, mediante presentazione del Modello AA7/10 o AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dal momento in cui è intrapreso l’esercizio di un’impresa, un’arte o una professione;
– dell’istanza di iscrizione al VIES, al fine della corretta non applicazione dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie.
È da ritenersi indifferibile anche la presentazione della dichiarazione d’intento, da parte degli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, giacché la mancanza della lettera di intento impedirebbe al fornitore di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità, risultando sanzionato ex art. 7 co. 3 e 4-bis del DLgs. 471/97.