Sebbene sia dimostrato che il veicolo fermato sia strumentale (in quanto, tra l’altro, iscritto nel registro dei beni ammortizzabili) all’attività di agente di commercio, il fermo non può essere annullato ove il contribuente risulti intestatario di un altro veicolo.
Infatti, “il vincolo d’indisponibilità conseguente al fermo su una delle due autovetture in proprietà non preclude lo svolgimento dell’attività di agente di commercio ed è quindi legittimo” (C.T. Prov. Novara 15.2.2018 n. 36/1/18).
Il fermo delle auto, come sancisce l’art. 86 del DPR 602/73, non può essere disposto su veicoli che il contribuente dimostra essere strumentali alla propria attività o professione.