Nella risposta ufficiale del 22.5.2019 al quesito posto in data 17.4.2019 dall’Associazione dei revisori condominiali, la direzione generale per il mercato, divisione VI, del Ministero per lo Sviluppo economico si è pronunciata sull’incompatibilità fra la professione di agente immobiliare e l’attività di amministratore condominiale alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Europea 37/2019 (che entrerà in vigore il 26.5.2019) alla disciplina dettata dall’art. 5 co. 3 della L. 39/1989 (riguardante la professione di mediatore), che stabilisce l’incompatibilità per l’esercizio di:
– attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione (lett. a);
– attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo (lett. b);
– esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione (lett. c);
– situazioni di conflitto di interessi (lett. d).
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha affermato che, anche con riferimento alla nuova disciplina, l’incompatibilità della professione di agente immobiliare con quella di amministratore condominiale permane per le ipotesi di cui alle lett. a), c) e d) dell’art. 5 co. 3 della L. 39/1989.