La C.T. Reg. Lombardia, con la sentenza n. 2220/13/2016 del 14.4.2016, ha statuito che non decade dall’agevolazione “prima casa” chi compra un’abitazione e non può trasferirvi la residenza siccome occupata abusivamente (nel caso di specie, i due comproprietari avevano presentato denuncia all’autorità giudiziaria prima dei 18 mesi), in quanto in tali casi si è in presenza di forza maggiore.
Si ricorda che:
– la sussistenza della forza maggiore esime il contribuente dall’onere di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito d’acquisto, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato;
– in assenza di forza maggiore, il decorso del diciottesimo mese comporta la conseguenza del recupero dell’imposta “ordinaria” e l’applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata.