Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27376/2017, può nuovamente godere dell’agevolazione prima casa chi abbia la titolarità di un’altra abitazione valutata non idonea all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (ad esempio, inabitabilità) che di natura soggettiva (es. fabbricato inadeguato per caratteristiche o dimensioni).
Inoltre, ribadisce la pronuncia, può godere del beneficio colui che, al momento dell’acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale e, quindi, in concreto non idoneo ad essere abitato, ove ciò sia comprovato dal successivo accatastamento in A10.
L’ordinanza contraddice quanto affermato dallo stesso Collegio con la sentenza 13.6.2017 n. 14740, ma rientra in un filone giurisprudenziale molto solido, secondo il quale, per la condizione di impossidenza di altre abitazioni, rileverebbe l’idoneità dell’abitazione preposseduta.
Si ricorda come la norma agevolativa non contenga più, dall’1.1.96, alcun riferimento alla idoneità abitativa dell’altra abitazione, ma la più parte della giurisprudenza continui a fare riferimento a tale requisito.