Il DM 25.2.2016 (G.U. 11.4.2016 n. 84) reca la nuova disciplina relativa alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative ex art. 29 del DL 179/2012, sostituendo il precedente DM 30.1.2014.
Alla disciplina, rimasta sostanzialmente inalterata, sono state apportate alcune modifiche:
– le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei quattro (e non più nei tre) periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2012, includendo così anche il 2016;
– l’ammontare complessivo degli investimenti ammissibili non deve essere superiore a 15.000.000 di euro (in luogo dei precedenti 2,5) per ciascuna start up innovativa; a tal fine rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. Tale disposizione ha efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1.7.2014;
– le ipotesi di decadenza rilevano qualora determinati eventi avvengano entro 3 anni (non più 2) dalla data in cui è stato effettuato l’investimento.