A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, per qualificare un immobile come “abitazione principale” ai fini dell’IMU è necessario che soltanto il possessore vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; non rilevano, invece, la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell’immobile.
Poiché diviene sufficiente il riscontro dei requisiti di residenza anagrafica/dimora abituale in capo al solo possessore, la pronuncia della Corte Costituzionale elimina, di conseguenza, la facoltà di scegliere quale unico immobile qualificare come “abitazione principale” per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti (art. 1 co. 741 lett. b) secondo periodo della L. 160/2019).
Infatti, a seguito della sentenza della Consulta, se due coniugi sono proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) ciascuno di un immobile diverso ed ognuno stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile posseduto, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale ai fini dell’IMU (ciascuno per l’immobile in proprio possesso).