Agevolazioni per la valorizzazione edilizia – Acquisto di immobili da demolire e ricostruire – Novità del DL 34/2019 convertito (c.d. DL “crescita”) – Soggettività passiva del cedente – Rilevanza

L’art. 7 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), che ha previsto le c.d. agevolazioni per la valorizzazione edilizia, contiene una serie di importanti vincoli ove si voglia applicare il beneficio, consistente nell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Il beneficio spetta, fino al 31.12.2021, per i trasferimenti, anche esenti da IVA:
– di interi fabbricati;
– a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
– a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, alla ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche) ed alla alienazione degli stessi, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
– oppure a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti eseguano gli interventi elencati dall’art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia);
– purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

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