Agevolazioni per le vendite giudiziarie immobiliari – Imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse – Novità del DL 18/2016

L’art. 16 del DL 18/2016 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovino applicazione in misura fissa (200 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell’ambito di vendite giudiziarie, a condizione che l’immobile sia rivenduto entro due anni.
L’agevolazione trova applicazione dal 16.2.2016 al 31.12.2016.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione della disciplina agevolativa, essa si applica agli atti ed ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell’ambito di:
-una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV c.p.c.;
-una procedura di vendita di cui all’art. 107 del RD 267/42 (Legge fallimentare), ovvero una vendita immobiliare fallimentare.
La sola condizione di applicazione del beneficio è stata fissata nel “ritrasferimento” dell’immobile, entro 2 anni dall’acquisto agevolato. In proposito, la norma prevede che ove la condizione del “ritrasferimento” non si realizzi nel termine biennale, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.
Infine, la norma opportunamente precisa che dalla scadenza di due anni decorre il termine, triennale, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie.

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