Nello Studio n. 17-2016/T, il Consiglio Nazionale del Notariato illustra la novità, introdotta dall’art. 1 co. 58 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in materia di agevolazioni per l’edilizia convenzionata.
In particolare, con una norma di interpretazione, autentica, avente portata retroattiva, la legge di Stabilità 2016 ha disposto che le agevolazioni per “l’edilizia convenzionata”, di cui all’art. 32 co. 2 del DPR 601/73 trovano applicazione a prescindere dal titolo di acquisizione dell’immobile da parte del Comune.
Secondo il Notariato, tale norma legittima un’applicazione dell’agevolazione indipendente non solo dal “tipo” di titolo acquisitivo (gratuito o oneroso, ad esempio, come era già stato affermato in sede interpretativa, anche dall’Amministrazione finanziaria, cfr. la ris. n. 17/2015, la ris. n. 68/2014 e la circ. n. 2/2014), ma anche dai modi e dalle forme con cui l’acquisizione si perfeziona.
Pertanto, secondo lo Studio, per effetto della legge di stabilità, il regime agevolato si applica a prescindere:
– dalla formalizzazione di un titolo acquisitivo a profitto del Comune nelle forme del decreto di esproprio:
– anche dall’espletamento di una procedura espropriativa, e quindi a seguito di contrattazione tra proprietario e Comune.
Infine, il Notariato giunge ad ipotizzare l’applicazione del regime impositivo al caso di trasferimento diretto di una delle aree in questione dal proprietario attuale al soggetto interessato all’investimento produttivo o all’intervento edilizio.