Sebbene l’agevolazione prima casa sia inevitabilmente legata ad un fabbricato (come definito dal Min. Lavori pubblici n. 1820/1960 e dalla R.M.n. 46/1998), tuttavia, non può dirsi che l’agevolazione si “fermi” con i confini dell’edificio.
Infatti, in più occasioni, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria hanno riconosciuto come l’agevolazione (sia per l’acquisto che per la costruzione) spetti:
– anche per le pertinenze dell’abitazione (circ. 18/2013);
– anche in caso di ampliamento della “prima casa” (ris. 22/2011).
Con riferimento alle pertinenze, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il beneficio possa applicarsi anche alle aree scoperte dell’abitazione, purché graffate ad essa in Catasto. La dottrina non condivide tale tesi, ritenendo che l’agevolazione spetti a tutte le aree scoperte che siano definibili pertinenze ex art. 817 c.c.