Nell’ordinanza 2.8.2017 n. 19255, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può acquistare un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” il contribuente che sia titolare di un immobile abitativo nel medesimo Comune, anche ove tale immobile sia concretamente utilizzato come ufficio.
La Corte accoglie, quindi, l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 25646/2015; Cass. 25521/2016) secondo cui la condizione individuata dalla lettera b) della nota II-bis per l’accesso al beneficio “prima casa”, ove richiede che il contribuente non sia titolare di “altra casa di abitazione nel Comune” non fa riferimento alla concreta idoneità dell’immobile all’uso come abitazione, sicché non assume rilievo il concreto utilizzo dell’immobile preposseduto ma solo la sua classificazione catastale.
In senso opposto si sono espresse altre pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 100/2010; Cass. 18128/2009), affermando che il beneficio possa applicarsi ove l’immobile preposseduto non sia, per le sue dimensioni o condizioni, concretamente idoneo all’uso abitativo.