In seguito all’aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2024 pubblicato il 19.4.2024, sono state modificate, tra l’altro, le indicazioni relative alle agevolazioni prima casa under 36 godute sotto forma di credito d’imposta per l’IVA pagata su atti di acquisto stipulati nel 2024 (art. 64 co. 7 del DL 73/2021), in presenza di un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023 (art. 2 co. 12-terdecies del DL 215/2023 convertito).
Le istruzioni alla compilazione della colonna 2 “Credito d’imposta 2023″, del rigo CR 13 del modello REDDITI PF 2024 e dei rigo G8 del 730/2024, infatti, ora precisano che in tale casella si può indicare non solo il credito maturato nel 2023, ma anche quello maturato nel 2024, tra il 29.2.2024 e la data di presentazione della dichiarazione, mentre il credito maturato dall’1.1.2024 ed il 29.2.2024 va utilizzato nel 2025. Il chiarimento sembra un’applicazione del comma 12-quaterdecies dell’art. 2 del DL 215/2023, introdotto durante la relativa conversione in legge, che ha previsto un credito di imposta per le imposte pagate in misura diversa da quella che sarebbe stata dovuta in applicazione delle agevolazioni under 36, prima dell’entrata in vigore della L. 18/2024 che ha esteso il beneficio al 2024.
Ma questa potrebbe non essere l’unica lettura possibile di tale disposizione.