Con la sentenza n. 2105 del 14.1.2016, la Cassazione, sezione tributaria, ha statuito che l’attività agrituristica, essendo qualificabile sotto il profilo civilistico come attività agricola, non comporta la decadenza (ex art. 7 L. 604/54) dai benefici fiscali per l’acquisto del terreno a tassa fissa di registro e ipotecaria.
In particolare, i giudici, richiamando un precedente orientamento (Cass. n. 1948/2013), hanno affermato che la natura agrituristica dell’attività si pone in termini di complementarietà e connessione con quella di coltivazione diretta. Pertanto, le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (Ppc) spettano all’acquirente che riveste la qualifica di coltivatore diretto, ancorché l’attività di conduzione del fondo non sia esclusiva o prevalente in confronto ad altre attività di natura agricola esercitate, quale appunto, quella agrituristica.