I soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate non beneficiano di alcun esonero specifico dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi non sono obbligatorie nel caso di operazioni per le quali viene emessa fattura, la quale, per i soggetti in regime forfetario, può essere anche in formato cartaceo (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015). Tale modalità di assolvimento degli obblighi documentali, dunque, potrà essere adottata dai soggetti che, di norma, effettuano un numero ridotto di operazioni giornaliere.
Si rileva, infine, che il Ddl. di bilancio 2020 prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento per i soggetti in regime forfetario che aderiranno volontariamente alla fatturazione elettronica.