Al fine della precompilazione della dichiarazione dei redditi (730/2017 e REDDITI PF) ed ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, entro il 28.2.2017, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo sempre delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione compete ai titolari di proprietà, nuda proprietà, diritti reali di godimento, contratto di locazione o comodato ed ai familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile che hanno sostenuto le spese e le fatture e i bonifici sono ad essi intestati.
Quindi, tra gli altri dati richiesti, gli amministratori sono tenuti ad indicare per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori in senso lato dell’immobile, a prescindere dal titolo di proprietà. Di questi va indicato il codice fiscale e le spese vengono esposte direttamente; se la spesa è invece riferita ad un soggetto diverso (familiare convivente), va indicato il codice residuale “altre tipologie di soggetti” e le spese vengono riportate solo nel foglio informativo: sarà quindi il contribuente che, verificate le condizioni di legge, dovrà verificarle per detrarle in dichiarazione.
La sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio delle comunicazioni è di 100,00 euro per ogni violazione, senza applicazione del cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/1997) e del ravvedimento operoso. Se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo.