Nell’ordinanza n. 26058/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ammissione allo stato passivo di un credito ipotecario può avvenire anche ove il cespite non sia ancora acquisito all’attivo fallimentare.
Nel caso di specie, in particolare, il bene era stato oggetto di azione revocatoria della curatela, ma il giudizio non era ancora stato definito.
Infatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in sede di verifica dello stato passivo, è sufficiente l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, in quanto è la successiva fase del riparto che verificherà la sussistenza dei beni.
Così, nel caso di specie, il bene doveva essere ammesso in via ipotecaria, con riserva all’esito dell’azione revocatoria.