Il settore di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di fognatura e depurazione, pur essendo incluso nel perimetro di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, può beneficiare di regole specifiche per l’emissione di e-fatture nei confronti dei privati consumatori. Con il provvedimento 28.12.2018 n. 527125, l’Agenzia delle Entrate ha definito tali modalità, consentendo ai fornitori di servizi di pubblica utilità indicati nei DM 366 (telecomunicazioni) e 370 (gestione rifiuti, fognatura, ecc.) del 24.10.2000, di potere emettere la fattura elettronica anche in assenza del codice fiscale del destinatario.
Quanto alle modalità di registrazione dei corrispettivi, l’art. 2 del DM n. 370/2000, dispone, in particolare, che corrispettivi riscossi e “bollette-fatture” emesse in ciascun giorno sono annotati nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 “non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione”; entro lo stesso termine le “bollette-fatture” possono essere annotate nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 8.11.2019 n. 476, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica non fa venir meno le suddette semplificazioni. Resta ferma anche la disposizione contenuta nell’art. 4 del DM 370/2000, secondo cui, le liquidazioni e i versamenti periodici devono essere effettuati entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.