In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 232/2016 in materia di APE volontario – l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, consistente nell’erogazione, con cadenza mensile, nel periodo che precede la pensione, di un prestito che sarà restituito nei primi anni di pensionamento, con trattenuta sull’assegno previdenziale – si richiama l’attenzione sul fatto che:
– mentre la normativa pensionistica subordina l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre che al possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, alla “cessazione del rapporto di lavoro”;
– la citata L. 232/2016 e il relativo provvedimento attuativo, da un lato, prevedono che, al momento della richiesta dell’APE volontario, l’assicurato debba presentare anche una domanda non revocabile di pensionamento di vecchiaia (“da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge”), dall’altro, non contemplano alcun esplicito riferimento all’impegno, da parte del lavoratore, alla risoluzione del rapporto di lavoro.