Tra le diverse misure di carattere previdenziale introdotte dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), assumono particolare rilievo l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE “volontario”), nonché un’indennità a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE “sociale”). Tali misure, aventi carattere sperimentale, diventeranno operative dall’1.5.2017 al 31.12.2018.
In particolare, l’APE volontario consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un lavoratore in possesso di specifici requisiti – ad esempio, un’età anagrafica minima di 63 anni e un’anzianità contributiva di 20 anni – fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che deve avvenire entro 3 anni e 7 mesi.
Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, sulla base di un piano di ammortamento ventennale.
La APE sociale, invece, è un’indennità prevista per quei soggetti che versano in particolari condizioni di disagio (invalidi, conviventi con persone con handicap grave, ecc.), con almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (36, se svolgono specifiche attività difficoltose e rischiose). Tale indennità verrà erogata per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.