Sulla base dell’orientamento della Corte di Cassazione è possibile individuare alcuni elementi in presenza dei quali gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono sindacare la congruità dei corrispettivi delle transazioni, in presenza di comportamenti antieconomici.
La Corte di Cassazione 19408/2015 ha, ad esempio, ritenuto corretto l’operato della società, consistente nella rivendita di auto usate a prezzi inferiori a quelli di acquisto, affermando che “la incontroversa sopravvalutazione dei veicoli usati acquisiti in permuta dalla contribuente andava inserita nel contesto complessivo dell’operazione”.
Alla luce dell’art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 147/2015, inoltre, ad avviso dell’Autore, occorre, nel sindacato di congruità, ricercare ulteriori elementi che consentano di accertare un corrispettivo della transazione diverso da quello contabilizzato e dichiarato. Per contro, la Cass. 13468/2015 ha affermato che, una volta accertata l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’ufficio non sia tenuto a fornire ulteriori riscontri.
Infine, l’antieconomicità dei comportamenti delle imprese può legittimare l’accertamento induttivo del reddito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette; secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la contabilità può essere considerata inattendibile se confligge con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente (da ultimo, cfr. Cass. 9968/2015 e 3279/2016).