L’INAIL fornisce al proprio personale con nota interna le istruzioni operative finalizzate al recupero dei premi assicurativi dovuti nell’ipotesi di appalto illecito.
La circ. INL 11.7.2018 n. 10 aveva chiarito che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore, gravano per intero su quest’ultimo, fatti salvi eventuali pagamenti effettuati dallo pseudoappaltatore.
L’INAIL indica le regole per la redazione dei verbali, in cui devono essere puntualmente indicati i lavoratori impiegati, il periodo di impiego, le mansioni svolte e le retribuzioni imponibili per i periodi cui l’appalto si riferisce, secondo il CCNL di riferimento.
L’Istituto evidenzia, però, che spesso l’addebito per appalto illecito è inesistente dal punto di vista quantitativo se lo pseudoappaltatore ha versato più di quanto dovuto dall’utilizzatore.
La nota è contemporanea alla circ. INL 11.2.2019 n. 3, che modifica parzialmente il contenuto della circ. INL 10/2018.