Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA, nonché le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73), sono considerati per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017).
Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, si tiene conto di un livello di affidabilità fiscale “minore o uguale a 6″ (provv. 126200/2019).
Un punteggio di affidabilità fiscale minore o uguale a 6, quindi, non dovrebbe determinare automaticamente l’inclusione delle liste selettive, poiché tale indizio di evasione dovrebbe essere “confermato” da ulteriori elementi.
Peraltro, va considerato che gli indici di evasione derivanti dall’analisi delle risultanze bancarie (es. l’accumulo di risparmio e di disponibilità monetarie) possono essere ricavati con una certa rapidità mediante attività di selezione effettuate tramite software basati su precisi algoritmi e funzioni di calcolo. I risultati conseguiti dagli ISA vanno ad aggiungersi alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, creando ulteriori segnali di allarme. Proprio per tale ragione, qualora sia consapevole che dalle risultanze bancarie possano emergere situazioni poco rassicuranti, il contribuente dovrebbe valutare la possibilità di “adeguarsi” ad un punteggio di sostanziale affidabilità fiscale.