Apprendistato professionalizzante – Contratto collettivo nazionale negli studi professionali

Con la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro degli Studi professionali, rinnovato il 17.4.2015, si cerca altresì di rilanciare la tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante attraverso la regolamentazione delle percentuali di conferma e la definizione della componente formativa.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il contratto collettivo stabilisce che il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia “venuto a scadere” nei 18 mesi precedenti per le strutture sotto i 50 dipendenti (senza la previsione del CCNL non ci sarebbe vincolo di legge) e il 50% degli apprendisti per quelle sopra i 50 dipendenti. In pratica, qualora il datore di lavoro violasse la clausola contrattuale, subirebbe la trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro subordinato solo se occupa almeno 50 dipendenti; viceversa, la violazione avrebbe effetti solo sul piano privatistico. Questo perché la disciplina generale ex DLgs. 81/2015 richiede solo ai datori di lavoro che occupano non meno di 50 dipendenti di assumere nuovi apprendisti purché abbiano confermato almeno il 20% dei rapporti di apprendistato, nei 36 mesi precedenti.
Per i profili formativi, il contratto collettivo lascia svincolati i datori di lavoro da qualsiasi onere per la formazione di base, qualora la Regione di riferimento non abbia attivato l’offerta formativa pubblica nei termini indicati dalla norma, ossia entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione del lavoratore apprendista. Pertanto, la mancata erogazione della componente trasversale, in caso di inerzia della Regione, non comporterà alcuna responsabilità a carico dei datori di lavoro che applicano il CCNL in argomento

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