Per lo svolgimento di attività stagionali è possibile ricorrere anche a contratti di apprendistato a termine (nei casi di apprendistato di primo livello e professionalizzante), purché tale ipotesi sia disciplinata dai CCNL di rilevanza nazionale. Si tratta, pertanto, di una deroga al principio generale ex art. 41 del DLgs. 81/2015 che definisce l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato.
Sul punto, si osserva come le novità introdotte dall’art. 1 del DL 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) in materia di lavoro a tempo determinato non abbiano intaccato la disciplina applicata all’apprendistato stagionale, sia con riferimento alla durata massima dei contratti a termine, ridotta a 24 mesi, sia alla reintroduzione delle c.d. “causali”.
Infatti, per quanto attiene alla durata massima, non viene modificata la disposizione relativa ai contratti stagionali per cui i limiti di durata non si applicano con riferimento al complesso dei rapporti che si succedano nel tempo, mentre per quanto riguarda le causali, la disposizione ex co. 1, lett. b) dell’art. 1 del DL 87/2018 prevede che i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine stagionali, pertanto anche gli apprendistati stagionali, possano essere concordati anche in assenza delle specifiche causali.