Alla luce del combinato disposto dell’art. 2 co. 26 della L. 335/95 e dell’art. 18 co. 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) – in base al quale sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tutti coloro che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per cui non siano soggetti all’iscrizione in un Albo ovvero per cui, nonostante l’iscrizione ad un Albo, non debbano versare ad una Cassa di categoria contributi che determinino la creazione di una posizione previdenziale – la Corte di Cassazione, con la sentenza 18.12.2017 n. 30345, ha affermato che, poiché lo Statuto di INARCASSA esclude dalla possibilità di iscrizione coloro che, pur essendo iscritti all’Albo e in possesso di partita IVA, risultino iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza dell’esercizio di un’altra attività, l’architetto dipendente pubblico che svolga anche la professionale, in relazione ai redditi professionali, ha l’obbligo di iscriversi e pagare i contributi alla suddetta Gestione, istituita presso l’INPS.
A nulla rileva, secondo la Suprema Corte – che sul punto ribalta la decisione dei giudici di merito – il versamento alla Cassa del contributo integrativo.