Area pertinenza del fabbricato – Trattamento fiscale ai fini ICI e IMU (C.T. Prov. Varese 24.7.2015 n. 414/04/2015)

In relazione ai terreni attigui ad un fabbricato, la C.T. Prov. Varese nella sentenza 24.7.2015 n. 414/04/2015, ha ribadito che perché siano considerati pertinenze non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto.
Ai fini dell’ICI (ma anche per l’IMU visto il rinvio operato dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011), l’art. 2 co. 1 del DLgs. 504/92 definisce come fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Fabbricati. A tal fine si considera parte integrante del fabbricato:
– l’area occupata dalla costruzione;
– l’area che ne costituisce pertinenza.
In altre parole, quindi, le aree occupate dal fabbricato e quelle che ne costituiscono pertinenza vengono considerate parte integrante del fabbricato e non sono tassate autonomamente. Per la sussistenza del rapporto pertinenziale, ai sensi dell’art. 817 c.c., sono necessari i due seguenti requisiti:
– la destinazione durevole a servizio o ornamento della cosa principale (elemento oggettivo);
– la volontà (del titolare del diritto reale sulla cosa principale) di creare il vincolo di destinazione (elemento soggettivo).
L’intassabilità del bene deve essere riconosciuta, infine, anche in assenza di esposizione nella dichiarazione iniziale, da parte del contribuente.

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