Aree edificabili – Variazioni in corso d’anno – Infrazionabilità dell’ICI e dell’IMU (risposte Min. Economia e Finanze 31.1.2019)

Nel corso della videoconferenza che si è tenuta il 31.1.2019, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, con riferimento alle aree edificabili, vale il principio della non frazionabilità dell’imposta (ICI, IMU e TASI) sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2901/2017.
Nel caso in cui sia adottato lo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) in corso d’anno, a seguito del quale alcuni terreni agricoli siano divenuti edificabili, gli effetti dell’attribuzione della qualifica di edificabilità decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo, in quanto, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92, applicabile anche all’IMU e alla TASI, la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo ai parametri valutativi specifici e vincolanti ivi stabiliti.

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