Nell’ambito dei beni agevolabili ai fini dell’assegnazione agevolata rientrano tutti gli immobili, eccetto quelli strumentali per destinazione; al riguardo, dovrebbero valere i chiarimenti forniti dalla C.M. 21.5.99 n. 112, in base alla quale l’assegnazione (o la cessione) agevolata interessa gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” e gli “immobili patrimonio”. Inoltre, sempre in base alla C.M. 112/99, il momento in cui valutare le caratteristiche dell’immobile “deve essere individuato in quello in cui l’atto d’assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima”.
Valorizzando le modalità concrete di svolgimento dell’attività, resterebbero beni immobili non strumentali per destinazione, e quindi agevolabili, quelli posseduti dalle società la cui attività è caratterizzata in maniera essenziale e determinante dalla mera locazione degli immobili. Tuttavia, nei casi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva (mera percezione di canoni di locazione relativi a diversi immobili), la società svolge servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare (villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali), essenziali e determinanti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, gli immobili sarebbero considerati quali beni “utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa” e quindi non assegnabili.
Quindi un capannone con appartamento del custode sopra potrebbe scorporare l’appartamento intestandolo ai soci?
Grazie.
La R.M. 4.2.82 n. 9/885 ha chiarito che l’unità immobiliare abitativa (abitazione del custode) annessa ad un opificio industriale è un immobile strumentale
Grazie per la risposta… Quindi non c’è nessun modo per riuscire ad intestare al privato l’abitazione del custode?