La circolare 16.9.2016 n. 37 ha precisato che la scelta tra assegnazione e cessione agevolata non è sindacabile dagli Uffici e può, quindi, essere effettuata in piena libertà dalle società. La valutazione deve tenere conto delle seguenti variabili:- con l’assegnazione il socio rileva un utile in natura, nella misura in cui vengano utilizzate dalla società riserve di utili o riserve di rivalutazione, seppur ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società, mentre nella cessione non esiste alcun utile in natura;
– le riserve che verranno create in sede di approvazione del bilancio 2016 e che derivano dall’accantonamento delle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni agevolate rappresentano dividendi imponibili secondo le ordinarie regole nel caso di assegnazione, mentre sono importi detassati nel caso di cessione;
– le minusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate sono deducibili solo se riferite a beni “merce” nel caso di assegnazione, mentre lo sono sempre in caso di cessione.