L’assegnazione agevolata di cui all’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 riguarda tutti gli immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione. Stando agli orientamenti resi in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi, i requisiti degli immobili vanno valutati alla data dell’assegnazione: se, quindi, un immobile viene utilizzato direttamente nel 2015 (avendo così il requisito della strumentalità per destinazione), ma non viene più utilizzato, o viene concesso in locazione, nel 2016, la relativa assegnazione può beneficiare delle agevolazioni.
L’imposta di registro, se proporzionale, è ridotta al 50%: pertanto, per gli immobili a destinazione abitativa l’aliquota passa dalla misura ordinaria del 9% a quella agevolata del 4,5%; se l’immobile assegnato va a costituire prima casa del beneficiario, l’aliquota passa dal 2% all’1%.