La circolare 1.6.2016 n. 26 conferma il principio secondo cui l’assegnazione è operazione che rientra nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72; ciò non vale, tuttavia, per i beni acquisiti senza l’addebito dell’imposta da parte del cedente (tipicamente in quanto acquistati da un privato, o prima del 1973), i quali sono assegnati fuori campo IVA.
La base imponibile è individuata nel prezzo di acquisto dei beni, maggiorato di tutte le spese che si sono rese necessarie per le migliorie sul bene che ne abbiano comportato un incremento di valore duraturo, tenendosi comunque conto del deprezzamento che il bene ha subìto nel tempo. Non deve, invece, mai essere utilizzato il valore normale.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta di registro, viene data la possibilità di utilizzare il valore catastale per tutti gli immobili, e non solo per quelli a destinazione abitativa assegnati a persone fisiche non imprenditori.