Scade il 30.11.2016 il termine per il versamento delle imposte dovute per l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci, per la trasformazione in società semplice e per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, se le suddette operazioni beneficiano delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 115 ss. della L. 208/2015.
Entro tale data deve essere versato il 60% delle imposte sostitutive complessivamente dovute; il rimanente 40% deve essere saldato entro il 16.6.2017.
I codici tributo da utilizzare sono:
– “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;
– “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;
– “1127”, per l’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.