Con le disposizioni contenute nell’art. 9 del disegno di legge di stabilità 2016 vengono riaperte le disposizioni per l’assegnazione agevolata di beni ai soci originariamente previste dall’art. 29 della L. 449/97, alle quali le attuali norme si rifanno.
Sulle plusvalenze che emergono in capo alla società è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8%; la misura è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due periodi d’imposta negli ultimi tre (il triennio rilevante è quello 2013-2014-2015).
Come nei precedenti provvedimenti agevolativi, è consentito determinare la suddetta plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Dovrebbe essere possibile conservare l’agevolazione anche se il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto dei beni (situazione che potrebbe manifestarsi in molti casi per gli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008).
Se sussistono riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’operazione, è dovuta un’ulteriore imposta sostitutiva del 13%.