La trasformazione agevolata in società semplice prevista dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2016 è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati nella norma (beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri).
Per tale valutazione, a rigore occorre rifarsi alle previsioni dello Statuto sociale; tuttavia, sarebbe auspicabile che si potesse guardare anche all’attività in concreto esercitata all’atto della trasformazione, per evitare modifiche statutarie finalizzate a beneficiare dell’agevolazione effettuate dalle società che hanno un oggetto sociale non immobiliare, ma che formalmente detengono solo più immobili a scopo di investimento.
Se la società ha in patrimonio beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, le plusvalenze sono assoggettate a tassazione ordinaria all’atto della trasformazione in società semplice.