Le società che detengono beni in uso ai soci possono scegliere, in luogo dell’assegnazione degli stessi con le norme agevolative previste dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2016, la trasformazione in società semplice. Si tratta di una strada che consente alla società di non essere più soggetta alla disciplina delle società non operative.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo), al pari di quanto avviene nell’ambito dell’assegnazione; per le società che hanno rivalutato beni ai sensi del DL 185/2008, è realistico che nessuna imposta risulti dovuta, in quanto i maggiori iscritti in bilancio hanno rilevanza ai fini fiscali. È, però, dovuta l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate in sede di trasformazione.
In caso di successiva vendita dei beni immobili da parte della società semplice, il quinquennio rilevante ai fini dell’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze si computa dalla data di acquisto degli immobili da parte della società, e non dalla data della trasformazione.