La trasformazione in società semplice, agevolata dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015, rappresenta una trasformazione regressiva disciplinata dall’art. 2500-sexies c.c., deliberata con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
E’ in ogni caso richiesto il consenso dei soci che, per effetto della trasformazione, assumono responsabilità illimitata, fatto che farebbe propendere per una delibera di fatto assunta all’unanimità; tale responsabilità si estende alle obbligazioni sorte prima della trasformazione.
Si segnalano sporadiche prese di posizione di alcuni Registri delle imprese, i quali non iscrivono nella sezione speciale le società semplici di gestione immobiliare, sostenendo che le società di gestione immobiliare che perdono la natura commerciale rappresentano mere comunioni.