Nel caso di assegnazione di beni ai soci, la rilevanza dell’operazione ai fini IVA dipende dalla circostanza che il bene oggetto di assegnazione sia stato acquistato o meno esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”. Solo se i beni sono stati acquistati beneficiando del diritto alla detrazione, infatti, si avrà una cessione “assimilata” ai fini dell’IVA.Ancorché l’art. 2 co. 2 n. 6) del DPR 633/72 (che disciplina le assegnazioni ai soci) non escluda espressamente dal proprio campo di applicazione l’ipotesi di beni con IVA non detratta, tanto si desume dalle disposizioni comunitarie (art. 16 della direttiva 2006/112/CE), oltre che dai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con circ. 13.5.2002 n. 40 e ribaditi con circ. 1.6.2016 n. 26.
Ai fini della determinazione della base imponibile IVA dell’operazione ex art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, in assenza di corrispettivo, dovrà farsi riferimento al prezzo di acquisto o al prezzo di costo determinati al momento dell’assegnazione. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 ha indicato che, per la determinazione della base imponibile, il prezzo di acquisto non può essere limitato all’importo pagato per acquistare il bene ma “deve comprendere anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale (…), tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo”.