Nelle procedure di assegnazione di immobili ai soci, di trasformazione agevolata in società semplice, nonché per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale, l’imposizione indiretta dipende dal regime IVA applicato all’atto dell’acquisto dell’immobile. Difatti, in tutti i casi in cui gli immobili sono entrati nella sfera dell’impresa con esercizio della detrazione dell’IVA, l’assegnazione o l’estromissione rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 co. 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Se l’immobile è stato costruito dall’impresa da meno di 5 anni ed è stata detratta l’IVA, l’assegnazione o estromissione comporta l’applicazione dell’imposta per obbligo.
Viceversa, se i lavori sono stati ultimati da più di 5 anni oppure l’impresa che assegna/estromette l’immobile non ha la qualifica di impresa di costruzione o di ripristino, l’assegnazione/estromissione può godere del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72, fermo l’obbligo di operare la rettifica della detrazione in ragione dei decimi mancanti al compimento del decennio di “osservazione fiscale”.
In merito alla determinazione della base imponibile IVA (questione che non ha particolare rilievo per le assegnazioni in regime di esenzione), in mancanza del prezzo di acquisto del bene deve farsi riferimento al prezzo di costo del bene determinato al momento di assegnazione. Quest’ultima espressione è stata interpretata facendo ricorso al “valore residuo del bene al momento del prelievo considerando l’usura” (circ. Assonime n. 42/2009) oppure ad un valore di fatto assimilabile al valore di mercato (da ultimo, Corte di Giustizia Ue 8.5.2013 causa C-142/12).