L’assegnazione agevolata di beni ai soci coinvolge anche i terreni posseduti dalle società. La prassi ministeriale (C.M. 21.5.99 n. 112/E) aveva però ritenuto di escludere dai benefici i terreni agricoli utilizzati direttamente (per la coltivazione o l’allevamento di animali), riconoscendone le strumentalità per destinazione.
Le modalità di determinazione delle plusvalenze relative ai terreni agricoli sono comuni a quelle che caratterizzano gli altri beni agevolati, e pertanto:
– in via ordinaria, si contrappongono il valore normale di ciascun terreno e il suo costo fiscalmente riconosciuto;
– su opzione della società, si assume in luogo del valore normale il valore catastale.
L’imposta di registro dovuta è ordinariamente pari al 15% (misura così prevista dall’1.1.2016), ed è ridotta al 50% in virtù delle disposizioni agevolative; le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa.