Nei casi in cui la società interessata all’assegnazione/cessione agevolata o alla trasformazione in società semplice (L. 208/2015) sia di “comodo” in almeno due anni del triennio precedente il 2016, l’imposta sostitutiva va incrementata di 2,5 punti percentuali, con conseguente applicazione dell’aliquota del 10,5% anziché dell’8%.
Lo status di comodo è ricollegato sia all’insufficienza di ricavi sia alla perdita sistematica, situazioni che potrebbero anche alternarsi tra loro nel triennio di osservazione determinando comunque l’incremento dell’aliquota di imposta sostitutiva.
Inoltre, sarà comunque necessario versare l’imposta sostitutiva al 10,5% nel caso in cui, nel triennio di osservazione, il reddito prodotto sia superiore a quello minimo previsto dall’art. 30 della L. 724/94 o la società abbia adeguato il proprio reddito a quello derivante dal test di operatività.
Sono, invece, escluse dall’incremento dell’aliquota le società costituite da meno di tre anni anche se presentano due anni di comodo (si tratta delle società con periodo d’imposta solare costituite dal 2014 in poi).
La circ. Agenzia delle Entrate 26/2016 esclude inoltre dal computo i periodi d’imposta per i quali sussiste una causa di esclusione o di disapplicazione.
Infine, le società che non abbiano presentato interpello disapplicativo o, pur avendolo presentato, abbiano ottenuto risposta negativa sono escluse dalla disciplina in parola, sempre che la società ritenga sussistenti le situazioni oggettive previste dall’art. 30 co. 4-bis della L. 724/94 e abbia segnalato l’esito dell’interpello (o la mancata presentazione) nel modello UNICO 2016.