Assegni di importo superiore a 1.000,00 euro privi della clausola di non trasferibilità – Regime sanzionatorio (vademecum Min. Economia e finanze 12.3.2018)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che sta valutando la possibilità di modificare il gravoso regime sanzionatorio sull’uso di assegni oltre soglia privi della clausola di non trasferibilità, introdotto dal DLgs. 90/2017, recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione, in linea con le osservazioni della Commissione Finanze della Camera dei Deputati allo schema di DLgs. recante attuazione della Direttiva 2016/2258/UE, relativa all’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Nel frattempo, peraltro, è reputato utile ricordare che:
– l’attuale soglia, pari a 1.000,00 euro, è operativa dal DL 201/2011;
– dal 2008 le banche non rilasciano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
– è possibile richiedere, per iscritto, alla banca il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un’imposta di bollo di 1,50 euro. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a 1.000,00 euro;
– se qualcuno dovesse trovare un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”;
– se l’importo è inferiore a 1.000,00 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola.

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