La Cassazione, con la pronuncia 6260/2016, ha affermato che l’assenza ingiustificata dal lavoro non perde i propri connotati di gravità anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia demansionato il dipendente fino alla sua completa inattività. Infatti, anche in una situazione di demansionamento, il dovere primario del lavoratore rimane quello di rendere (o, quantomeno, offrire di rendere) la propria prestazione lavorativa.
Si segnala, in contrasto con detto principio, la pronuncia della Cassazione 1693/2013 in cui è stata data rilevanza al principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., in forza del quale il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa può essere legittimo ove proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme alla buona fede.