Assenza per malattia del lavoratore – Superamento del periodo di comporto (Cass. 24.11.2016 n. 24027)

Con la sentenza n. 24027/2016, la Corte di Cassazione interviene con riferimento ad un caso di “doppio” licenziamento intimato per motivazioni diverse.
Nel caso in esame, un lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto dovuto all’assenza per malattia e, all’oscuro del licenziamento già adottato ma non ancora comunicato, il dipendente si era recato in azienda per riprendere servizio e, in quell’occasione, aveva subito un infortunio che aveva comportato altri giorni di assenza.
Considerando scorretto e contrario a buona fede il comportamento in questione, il datore di lavoro aveva irrogato un secondo licenziamento, questa volta per giusta causa.
Il dipendente aveva contestato la legittimità del doppio provvedimento espulsivo, osservando come il primo licenziamento debba intendersi implicitamente revocato oppure l’intimazione del secondo licenziamento debba essere preclusa dall’efficacia del primo atto di recesso.
Tuttavia, tali motivi di ricorso vengono respinti dalla Cassazione, la quale ribadisce che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.

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