Associazioni sportive – Violazione della tracciabilità – Rilevanza dei pagamenti eseguiti dall’associazione (C.T. Prov. Bologna 9.1.2015 n. 23/9/15)

Per effetto dell’art. 25 co. 5 della L. 133/99, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche se è violata la tracciabilità dei pagamenti eseguiti a favore dell’associazione o dei versamenti da questa effettuati.
L’art. 4 del DM 26.11.99 n. 473, peraltro emanato ai sensi del “vecchio” co. 7 dell’art. 25 della L. 133/99 ante L. 342/2000, prevede il disconoscimento se non sono tracciate tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita.
C.T. Prov. Bologna 9.1.2015 n. 23/9/15 ha sancito che ciò è illegittimo, siccome una fonte del diritto secondaria non può introdurre cause di decadenza ulteriori alla legge.
Evidenziamo che, a seguito del DLgs. 158/2015, la violazione della tracciabilità causa la sanzione fissa dell’art. 11 del DLgs. 471/97, e non più la decadenza dal regime, e in merito a ciò non dovrebbe essere negato il favor rei.

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