Al fine di promuovere l’occupazione stabile dei giovani, il Ddl. di bilancio 2018, introduce, dall’1.1.2018, un incentivo strutturale a favore dei datori di lavoro privato:
– per l’effettuazione di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine, riguardanti soggetti con meno di 30 anni (35 anni per il 2018) che non siano già stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro;
– consistente nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi.
Detto esonero – che viene subordinato, oltre che ai principi generali ex art. 31 del DLgs. 150/2015, a specifiche condizioni di accesso e viene qualificato come incumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento – viene, inoltre, esteso:
– per un massimo di 12 mesi, alle prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, riguardanti soggetti con meno di 30 anni;
– nella misura del 100%, alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello.
A tale quadro, si aggiunge l’art. 74 del Ddl., specificamente dedicato al Mezzogiorno.