Nell’apposita sezione del portale nazionale del “Programma Garanzia giovani” dedicata alle Faq, sono state fornite diverse precisazioni sull’operatività del “super bonus per la trasformazione di tirocini” introdotto con il DM 3.2.2016, con cui si prevede l’erogazione di un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro (erogato in 12 rate mensili) per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane dai 16 ai 29 anni, che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito dello stesso programma. In particolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’1.3.2016 al 31.12.2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31.1.2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti. Inoltre, nelle Faq si precisa che tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante, mentre restano escluse le due tipologie di apprendistato duale, per le quali sono previste specifiche misure all’interno del programma. Ancora, si chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio. Infine, con le Faq viene chiarito che il “super bonus” è nazionale, pertanto vi possono accedere, secondo l’ordine di presentazione delle domande all’INPS, anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard non sia stato attivato.