Nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 99-2017/T, vengono esaminati alcuni aspetti relativi alla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro in caso di cessione di azienda.
In particolare, viene ricordato che la base imponibile, ai sensi degli artt. 43 e 51 del DPR 131/86, è costituita dal corrispettivo pattuito o dal valore dichiarato in atto, ma l’Agenzia delle Entrate ha il potere di rettificare tale valore ove esso non corrisponda a quello venale dell’azienda.
Le passività aziendali hanno molta rilevanza in caso di cessione di azienda, atteso che l’azienda è, per definizione, un compendio di attività e passività.
Per questo, dalla base imponibile vanno sottratte le passività inerenti all’azienda ceduta. Il Notariato consiglia, in proposito, di non indicare a parte nell’atto l’esistenza di un accollo di passività aziendali a carico dell’acquirente, perché ciò potrebbe indurre l’Agenzia a non sottrarre tale valore dal valore dell’azienda, ma ad applicare l’art. 43 co. 2 del DPR 131/86 che considera gli accolli nella base imponibile.