Per il periodo d’imposta 2018, gli indici sintetici di affidabilità fiscale interessano anche gli esercenti attività agricole. In particolare, i modelli ISA AA01S e AA02S sono applicabili alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., contraddistinte dai codici ATECO riportati nella sez. A della Tabella “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007″.
L’obbligo di compilazione riguarda solo le attività agricole che producono reddito d’impresa, poichè, per principio generale, gli indici trovano applicazione agli esercenti attività d’impresa e arti e professioni. Inoltre, tenuto anche conto che l’art. 2 co. 1 lett. b) del DM 28.12.2018 esclude dall’applicazione degli ISA i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari, restano esclusi dagli indici anche i soggetti che determinano il reddito in modo forfetario (es. allevamento eccedente o agriturismo tassato a forfait, per i quali ricorre l’obbligo di compilare il quadro RD del modello REDDITI).