Con la circ. 9.5.2016 n. 76, l’INPS ha riepilogato e aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo. Tale intervento di prassi è ritenuto opportuno dall’Istituto previdenziale anche alla luce dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 1 del DLgs. 149/2015, destinato ad integrare – per volontà del Jobs act (L. 183/2014) – i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dello stesso INPS.
Uno degli argomenti di maggior interesse trattati nella circolare in esame è rappresentato dall’accesso ispettivo di cui all’art. 13 del DLgs. 124/2004. Per l’INPS si tratta di una fase ispettiva estremamente importante e delicata, soprattutto per le conseguenze sul piano probatorio per il seguito dell’accertamento e per la sostenibilità delle relative contestazioni in sede di eventuale contenzioso.
Dopo aver raccomandato al corpo ispettivo di attenersi sempre ai principi di collaborazione e rispetto nell’ambito del rapporto con il soggetto ispezionato, l’INPS ricorda che per l’ispettore l’obbligo di qualificarsi – esibendo l’apposito tesserino – sussiste sia nei confronti del datore di lavoro, sia con riguardo ai dipendenti. Sul punto, si chiarisce che la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento legittima il datore di lavoro ad opporsi all’accesso ispettivo.